E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato Proti1412 assume la forma giuridica di associazione. L’organi zzazione ha sede legale in Vicenza.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
– ART. 2 (Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
– ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
– ART. 4
(Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
– ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati è/sono: (scegliere tra le attività individuate nell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 dalla lettera a) alla lettera z) riproducendo le fattispecie interessate ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera di riferimentoPer l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
– ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro … giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
– ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati (*è ammessa previsione diversa rispetto a quanto previsto dalla norma ossia iscritti da almeno tre mesi il periodo minimo può essere ridotto ma non aumentato);
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
gli associati e l’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
– ART. 8
(Qualità di volontario)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario-
– ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato (* in alternativa la delibera può essere assunta dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’assemblea).
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
– ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea degli Associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di controllo (*è opportuno prevederlo subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
Organo di revisione (*è opportuno prevederlo subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’Assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, (*la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
[È ammessa: tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail …… (* scegliendo le modalità che consentano la maggior diffusione dell’informazione), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione].
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
(*E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.)
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati (*o in alternativa scegliere tra 2/3 o metà più uno, comunque è necessaria una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di ….. (*precisare il numero dei componenti che deve essere dispari non inferiore a tre) membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per ….. mandati (*scegliere un numero congruo tale da garantire il ricambio generazionale).
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
Amministra l’organizzazione;
Attua le deliberazioni dell’assemblea;
Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
Disciplinare l’ammissione e l’esclusione degli associati (*sempre che la competenza non sia demandata all’assemblea come pure la non ammissione dell’aspirante associato)
ART. 17
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
* Nello statuto devono essere disciplinati gli articoli 18 e 19 (rispettivamente organo di controllo e di revisione legale dei conti) solo se previsti tra gli organi sociali.
ART. 18
(Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
– ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017
ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione. ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro … giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli organi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all’operatività del Runts medesimo.
Statuto dell’Associazione
– ART. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato Proti1412 assume la forma giuridica di associazione. L’organi zzazione ha sede legale in Vicenza.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
– ART. 2 (Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
– ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
– ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
– ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati è/sono:
(scegliere tra le attività individuate nell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 dalla lettera a) alla lettera z) riproducendo le fattispecie interessate ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera di riferimentoPer l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
– ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro … giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
– ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati (*è ammessa previsione diversa rispetto a quanto previsto dalla norma ossia iscritti da almeno tre mesi il periodo minimo può essere ridotto ma non aumentato);
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
gli associati e l’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
– ART. 8
(Qualità di volontario)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario-
– ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato (* in alternativa la delibera può essere assunta dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’assemblea).
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
– ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea degli Associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di controllo (*è opportuno prevederlo subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
Organo di revisione (*è opportuno prevederlo subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’Assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, (* la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
[È ammessa: tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail …… (* scegliendo le modalità che consentano la maggior diffusione dell’informazione), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione].
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
(*E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.)
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati (* o in alternativa scegliere tra 2/3 o metà più uno, comunque è necessaria una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di ….. (* precisare il numero dei componenti che deve essere dispari non inferiore a tre) membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per ….. mandati (* scegliere un numero congruo tale da garantire il ricambio generazionale).
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
Amministra l’organizzazione;
Attua le deliberazioni dell’assemblea;
Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
Disciplinare l’ammissione e l’esclusione degli associati (*sempre che la competenza non sia demandata all’assemblea come pure la non ammissione dell’aspirante associato)
ART. 17
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
* Nello statuto devono essere disciplinati gli articoli 18 e 19 (rispettivamente organo di controllo e di revisione legale dei conti) solo se previsti tra gli organi sociali.
ART. 18
(Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
– ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017
ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione. ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro … giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli organi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all’operatività del Runts medesimo.
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