Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2016, stabilisce che a partire dal 5 per mille 2017 l’elenco dei beneficiari del 2016 sarà di riferimento per i ministeri anche per gli anni successivi e pertanto non sarà più richiesto di inoltrare ogni anno nuova richiesta, ad eccezione di chi si iscrive per la prima volta e delle associazioni in cui è variato il legale rappresentante.
Al fine di continuare a beneficiare del 5 per mille anche per l’anno 2017 è necessario che permangano i requisiti richiesti dalla legge. Per le Associazioni di Volontariato è richiesto, pertanto, che continuino ad essere iscritte regolarmente nei registri regionali.
Gli iscritti al 5 per mille sono inseriti in apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di variazione del legale rappresentante, dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 maggio la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicata la data della nomina del nuovo legale rappresentante e la data di iscrizione dell’Ente alla ripartizione del contributo (si fa qui riferimento all’iscrizione telematica del 2016).
Gli Enti che intendono accedere al beneficio del 5 per mille per la prima volta nel 2017 dovranno procedere all’iscrizione entro il 7 maggio.