I Centri di Servizio per il Volontariato sono organismi previsti dall’art.15 della legge sul volontariato n. 266/91, hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività delle Organizzazioni di Volontariato.
Sono gestiti dalle Organizzazioni di Volontariato e finanziati attraverso fondi regionali costituiti da quote versate dalle Fondazioni Bancarie non inferiori a un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento.