La L. 266/91 stabilisce che per definirsi organizzazione di volontariato si soddisfino alcuni requisiti:
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
La stessa L. 266/91 dà indicazioni ulteriori sul contenuto dello statuto, stabilendo che esso deve prevedere obbligatoriamente:
– l’assenza di fini di lucro;
– la democraticità della struttura;
– l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
– la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
– i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
– l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
La legge 266 stabilisce inoltre (art.4) che gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.