L’associazione di volontariato nasce dalla volontà dei soci di perseguire finalità di solidarietà sociale in ambiti sociali e socio-sanitari, di protezione civile e soccorso, cura e protezione dell’ambiente, senza scopo di lucro.
Per la costituzione di una nuova associazione sono necessari:
– Atto costitutivo
– Statuto
– Attribuzione del Codice Fiscale
L’associazione si costituisce con un contratto tra i soci fondatori, che si compone di due parti: l’atto costitutivo, ossia la manifestazione della volontà contrattuale degli aderenti, e lo statuto.
L’atto costitutivo contiene:
– la denominazione dell’ente;
– le finalità (oggetto sociale) e azioni/servizi messi in atto per raggiungere le finalità;
– gli estremi delle persone presenti;
– la composizione del Consiglio Direttivo.
Lo statuto contiene:
– la denominazione;
– lo scopo;
– patrimonio;
– le norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione;
– le condizioni di ammissione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
– le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio;
– le norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.
Non è necessario rivolgersi ad un notaio per quanto concerne le formalità indispensabili per la costituzione, a meno che non si intenda chiedere la personalità giuridica e diventare quindi Odv riconosciuta ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e DPR n. 361/00. È consigliabile, invece, far registrare tali documenti all’Ufficio locale delle entrate, per dare certezza alla data di costituzione. La registrazione dell’atto è un adempimento necessario per poter presentare la richiesta di iscrizione ai suddetti registri.