Il nostro ordinamento prevede e regola numerose tipologie di associazioni. La libertà di associazione è un diritto fondamentale e una libertà inviolabile della persona, previsto e tutelato dagli articoli 2 e 18 della Costituzione. Il diritto comune delle associazioni è enunciato negli articoli 11-38 del Codice Civile , ampliato nel corso degli anni con diversi nuovi articoli.
L’associazione è un’organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica.
È indispensabile, a tal proposito, precisare che un’associazione non profit non è automaticamente una organizzazione di volontariato. All’interno della definizione di Enti non profit si possono pertanto classificare le associazioni culturali, le onlus, le fondazioni, i comitati e, infine, le organizzazioni di volontariato.
In estrema sintesi è possibile riconoscere nella totale gratuità e nella solidarietà sociale (che si traduce in attività destinate a soggetti svantaggiati) i principali elementi distintivi delle organizzazioni di volontariato, mentre un’aps (associazione di promozione sociale) si caratterizza per attività di utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazione-istruzione, turismo sociale, etica-spirituale, ecc.) rivolte anche ai propri associati e a soggetti terzi non soci.